lunedì, Settembre 16, 2024

Natanti estero

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PROCEDURA D’INDIVIDUAZIONE DEL POSSESSO E DEI DATI TECNICI DI NATANTI IN INGRESSO IN ACQUE TERRITORIALI ESTERE (UE e non UE)

Sono state introdotte recentemente alcune modifiche al Codice della nautica (D. L.vo 171/2005), la più sostanziosa delle quali riguarda l’art. 27 che definisce ora anche le modalità per attestare il possesso e la nazionalità italiana dei natanti (unità non iscritte, prive di targa) quando navigano nelle acque territoriali straniere.

Si riporta di seguito lo stralcio d’interesse.

“Art. 27

(Natanti da diporto e moto d’acqua)

… omissis…

2-bis. I soggetti italiani possessori di natanti, durante la navigazione in acque territoriali straniere, possono attestare il possesso, la nazionalità e i dati tecnici dell’unità attraverso la dichiarazione di costruzione o importazione prevista dall’articolo 13, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 2018, n. 152, corredata della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, autenticata da uno sportello telematico dell’automobilista, che attesti il possesso e la nazionalità del natante, rilasciata conformemente al modello stabilito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previo pagamento di euro 23,70 per diritti e compensi, da versare all’entrata del bilancio dello Stato. Tali somme sono successivamente riassegnate, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per essere destinate al funzionamento dell’ufficio di conservatoria centrale di cui all’articolo 1, comma 217, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, operante presso il medesimo Ministero. L’importo delle somme da versare per diritti e compensi ai sensi del primo periodo è aggiornato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sulla base dei costi effettivi delle attività amministrative di cui al presente comma.

La documentazione di cui al presente comma deve essere tenuta a bordo durante la navigazione in acque territoriali straniere.

…omissis…”

Questa nuova disposizione normativa nasce dall’esigenza di porre rimedio alla presa di posizione di alcuni Paesi dell’Unione che non accettano l’ingresso nei propri confini di unità da diporto non targate e, sostanzialmente, prive di bandiera.

Cominciò qualche anno fa la Francia, rimandando indietro e/o fermando nel loro spazio territoriale i nostri natanti (in questo caso vi fu un successivo accordo “governativo” per consentirne l’ingresso), cui si è affiancata la Slovenia e recentemente anche la Croazia e qualche altro Stato dell’Unione.

Ma qual è la situazione e perché vi sono questi impedimenti da parte di alcuni Paesi?

Semplicemente perché un natante non è un bene iscritto in un registro “ufficiale” e quindi non è sotto giurisdizione dello Stato italiano, secondo quanto stabilito dall’art. 94 dalla Convenzione sul diritto del mare (UNCLOS). Per questo motivo, trattandosi di unità “priva di nazionalità” può scattare il divieto per il natante d’ingresso e anche di transito nelle acque territoriali di uno Sato straniero.

Ora, con la modifica del citato art. 27 del Codice della Nautica non si è certamente superato quanto stabilito dalla Convenzione UNCLOS sulla “bandiera”, tuttavia si è “rafforzata” l’individuazione del natante sia dal punto di vista della “proprietà” (o meglio, del possesso) sia da quello tecnico del mezzo.

Che questo possa bastare per una tranquilla navigazione in acque estere lo vedremo, anche se le nostre autorità hanno espresso in tal senso ampie rassicurazioni.

A questo punto, come mettersi in “regola”?

Un recente decreto ministeriale specifica la procedura.

È necessario redigere una dichiarazione sostitutiva di atto notorio per  l’attestazione del possesso e della nazionalità del natante, su modello appresso riportato; da sottoscrivere con firma autenticata da un ufficio STA, Sportello telematico dell’automobilista, (agenzia pratiche auto e agenzie nautiche – STED).

Il primo passo è richiedere a Confindustria Nautica la DCI,  la Dichiarazione di Costruzione o Importazione, dell’unità. Nel portale https://dci.confindustrianautica.net/ sono riportate le modalità per ottenerla.

La prima parte della dichiarazione sostitutiva è completata dall’ufficio preposto di Confindustria nautica, che riporterà nella dichiarazione i dati della DCI e invierà al richiedente il documento parzialmente redatto.

(Questa parte della procedura, ad oggi, non è ancora stata definita nel dettaglio: potrebbe pure essere che Confindustria nautica si limiti solo a trasmettere al richiedente i dati della DCI e il numero progressivo del documento, da riportare nella dichiarazione a cura del richiedente).

Per le unità marcate CE, va  indicato il codice identificativo dell’unità (WIN), cioè i dati della targhetta alfanumerica (14 caratteri) applicata a poppa della barca.

Per le unità non marcate CE, se si è in possesso della copia del certificato di omologazione e dell’originale della Dichiarazione di conformità rilasciata dal fabbricante, secondo la vecchia legge 50/71, devono essere riportati gli estremi di tali documenti.

Diversamente, se non disponibili (situazione molto frequente, trattandosi di barche piuttosto datate) bisogna sottoporre l’unità ad una visita tecnica da parte di un Organismo Notificato che rilascerà, a buon esito degli accertamenti, un’Attestazione d’idoneità alla navigazione, i cui estremi vanno riportati nella dichiarazione sostitutiva.

Seguiranno poi i dati personali del possessore del natante.

Il documento, la cui firma autenticata deve avvenire da parte di un Ufficio STA/STED, deve essere conservato in originale a bordo ed esibito all’Autorità estera.

Al momento in cui scriviamo, non ci è dato conoscere – anche perché non è indicato in nessuna parte del provvedimento – il destinatario (conto corrente e causale) del versamento di euro 23,70.

AGGIORNAMENTO NATANTI ESTERO

Per ritardi ministeriali non potevamo fornire i dettagli procedurali che ora, risolti i problemi,  siamo in grado di elencare.

Riassumendo: il documento che dovrebbe attestare la nazionalità del natante – nelle dichiarazioni ministeriali, riconosciuto dalle autorità estere – è costituito dalla DCI (Dichiarazione di Costruzione Importazione) e dalla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, autenticata.

Tali due dichiarazioni sono riassunte in un unico documento che, una volta perfezionato, varrà come documento da esibire alle autorità fuori confine.

Come procedere?

In primo luogo è necessario che il richiedente/possessore del natante si registri nel portale di Confindustria Nautica https://dci.confindustrianautica.net/Registration/User, per richiedere la DCI.

Inseriti nel portale tutti i dati anagrafici personali e quelli tecnici del natante (ed eventuale documentazione a disposizione) ed effettuato il pagamento elettronico di ero 30,00, l’ufficio di Confindustria Nautica trasmetterà al richiedente/possessore il documento per l’estero, riportante la DCI, con anche già compilati i campi relativi alla Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.

Con questo documento, sarà necessario poi rivolgersi ad un’agenzia STA – STED (Sportello telematico dell’automobilista, ovvero del diportista) per l’autentica della firma di sottoscrizione, previo pagamento del diritto di euro 23,70 su c/c 1031820168, intestato a “AA.GG e personale corrispettivo STED”, con la causale “Attestazione per natanti da diporto italiani – DCI n. ……..”.

Come detto all’inizio, questo documento, da tenere a bordo in originale, varrà come “lascia passare” del natante nelle acque territoriali estere.