mercoledì, Ottobre 30, 2024

Il bollino blu

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SUL BOLLINO BLU

L’art. 26 bis del Codice della Nautica (D.L.vo 171/2005) dispone che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, in vista della stagione balneare, emani specifiche direttive sulle modalità di svolgimento dei controlli in mare da parte degli organi di polizia.

Si tratta del c.d. “Direttiva Bollino Blu” che consente di evitare duplicazioni di accertamenti a carico delle unità da diporto, sottoposte ad un preventivo controllo documentali e delle dotazioni di sicurezza.


INFORMAZIONI PRELIMINARI
Il bollino blu nasce con lo scopo di razionalizzare i controlli di routine in mare ed evitare duplicazioni e sovrapposizioni, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha disposto il rilascio del  bollino subito prima dell’inizio della stagione balneare ed avente una validità temporale limitata alla stagione balneare di riferimento (in genere sino al 30 settembre dell’anno di rilascio).

Il Bollino Blu può essere rilasciato dalle Forze di Polizia operanti in mare (Guardia Costiera – Guardia di Finanza – Polizia di Stato e Carabinieri) a seguito di specifici controlli finalizzati ad accertare:

  • Il possesso e la regolarità della documentazione di bordo;
  • La presenza a bordo dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza prescritte dal Regolamento sulla nautica da diporto.

Al termine dei controlli, ovunque effettuati (in navigazione o in banchina, presso porti turistici, sodalizi nautici, ecc) sarà rilasciato, oltre al bollino blu, un verbale delle operazioni compiute che indicherà, tra l’altro, la distanza della costa o qualsiasi altro luogo in cui si trova l’unità al momento del controllo e l’eventuale scadenza, nel periodo di riferimento, della documentazione/dotazione prevista.

Il Bollino Blu, secondo le direttive del sig. Ministro, dovrà essere posizionato su un punto ben visibile dell’unità da diporto alla presenza dell’organo accertatore, subito dopo il rilascio a seguito di ispezione. Inoltre il diportista è tenuto a conservare, a bordo, l’originale del verbale delle operazioni compiute per esibirlo agli organi di vigilanza che, a seguito dell’esame del verbale, potranno astenersi dall’eseguire i controlli che lo stesso attesta, fatte salve le specifiche attribuzioni delle Forze di Polizia nelle materie di rispettivo interesse non correlate ai controlli in questione.


Modalità di erogazione del bollino blu:
Il “bollino blu” viene rilasciato su l’unità ispezionata dall’Autorità marittima, giudicata idonea e senza alcuna irregolarità nella tenuta dei documenti di bordo, nella corretta conservazione delle dotazioni di bordo e nel rispetto delle norme generali di sicurezza della navigazione.  I comandanti, proprietari o armatori che intendono richiedere preventivamente ed in modalità di “autoispezione” la possibilità di essere ispezionati in porto, presso il proprio ormeggio, possono farlo inviando richiesta formale via email, allegando copia dei documenti di bordo e tutto ciò che occorre ai Militari preposti per procedere all’ispezione dell’unità.

In ogni caso è necessaria la verifica a bordo di quanto dichiarato o allegato nella richiesta preliminare, pertanto l’invio telematico non esenta i comandanti dall’esibire, in sede di ispezione, quanto anticipato via email.


Tempi per l’erogazione del servizio:
Entro 10 gg, in base al numero di richieste pervenute ed alla scorta di bollini blu non ancora assegnati.


Spese a carico dell’utente:
Nessuna


Modalità di invio della richiesta d’ispezione in Porto:
L’istanza deve essere inviata esclusivamente via email, indicando nell’oggetto la seguente dicitura: “Richiesta ispezione in Porto e rilascio Bollino Blu”. Nel testo della mail, inserire i dati del richiedente e dell’unità da ispezionare. E’ infine necessario allegare la seguente documentazione:

  • copia documenti di bordo (licenza di navigazione, certificato d’uso motore, dichiarazione di potenza, elenco equipaggio, assicurazione, etc.);
  • copia documenti marittimi e titoli professionali, compreso visita biennale per gli iscritti in 1^ categoria (se imbarcati);
  • copia dotazioni di bordo (certificati, revisioni, etc.);
  • foto dotazioni di bordo (dove sia visibile il modello ed il numero seriale);
  • copia documenti richiedente (proprietario, armatore, comandante).

Quanto sopra riportato potrebbe essere modificato dalle Ordinanze Locali che invitiamo a consultare preliminarmente.